Nessuna sospensione dal lavoro ma stop allo stipendio. Il decreto legge per l’obbligo del Green pass, perfezionamento di un ricatto che già da mesi il governo italiano porta avanti a danno dei cittadini, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale con una modifica, però, effettuata prima di arrivare al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica. In caso di mancato conseguimento del certificato verde, non si verrà più sospesi dal lavoro: scatterà lo stesso, però, la sospensione dello stipendio.
A partire dal 15 ottobre, dunque, per tutti i lavoratori del pubblico e del privato sarà necessario avere il Green pass, con verifiche a carico del datore di lavoro: chi risulterà sprovvisto sarà considerato assente ingiustificato senza stipendio dal primo giorno. Il decreto, approvato nei giorni scorsi in Consiglio dei ministri, ha visto scomparire dunque il passaggio sulla “sospensione per il lavoratori della PA”. Saranno invece considerati “assenti ingiustificati” dunque “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Aziende con meno di 15 dipendenti
Il certificato verde, ottenibile con vaccinazione, tampone o guarigione dal Covid, sarà obbligatorio a partire da metà ottobre anche per “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari”. Esclusi invece dall’obbligo “avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” per non essersi messi in regola con l’obbligo di green pass “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.
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