Ci sono dei casi che, nelle aule universitarie di tutte le facoltà, vengono definiti “casi di scuola”.
Si tratta di quelle esperienze paradossali che, sebbene mai esistite nel mondo reale, son utili per chiarire concetti che, teoricamente, potrebbero rimanere indigesti. Alla base del caso di scuola c’è un pactum occultum fra il docente e i discenti.
Quei fatti, quelle esperienze estreme al di fuori dei libri, non capiteranno mai.
Ma proprio mai!
Ecco, in un’aula universitaria di Giurisprudenza qualche tempo fa (adesso non è scontato), si poteva quindi assistere al professore di Diritto Privato che per spiegare i risvolti dell’art. 122 c.c utilizzasse proprio eventi di tal fatta per illustrare le ipotesi di scioglimento del matrimonio ad opera del giudice.
Che dice l’art. 122 c.c.?
La norma riferisce che il matrimonio, in quanto atto fondato sul mutuo consenso dei nubendi può essere annullato questo sia o estorto con violenza o viziato da un errore sulla persona, nella duplice veste di identità del coniuge o di qualità personali che incidono sulla identità.
Lasciando perdere la violenza, concentriamoci sull’errore. Il primo caso avviene quando Tizio sposa Caia credendola Sempronia. Il secondo quanto Tizio sposa Caia, ma dopo un po’ di tempo, scopre che, in realtà, prima del matrimonio Caia era ……..
Caio
Questo, più o meno, avrebbe detto un professore di Diritto Privato qualche anno fa ai propri studenti, e questo avrebbe probabilmente provocato fragorosa risata dell’uditorio
Non certo e non tanto per la delicatezza del tema relativo al cambio di sesso, quanto piuttosto per la assoluta inverosimiglianza del caso in oggetto.
Insomma, si può mai immaginare che due persone decidono di sposarsi e l’uno taccia all’altro un elemento così importante come l’avvenuto cambio di genere ???
No. Non è possibile. E’, appunto, un caso di scuola. Non capita mai nella realtà. Ma proprio mai!!!
E invece……………. No! Da oggi quello stesso professore universitario dovrà precisare che non si tratta più di un caso di scuola, ma è “accaduto per davvero” e ha persino fatto giurisprudenza.
Eh si, perché con una recente sentenza del Tribunale di Livorno, il caso di scuola si è fatto reale, anzi realissimo.
Nella vicenda in questione, Il marito ha chiesto l’annullamento del matrimonio poiché nel corso della procedura di separazione dalla moglie, ha scoperto che, prima di contrarre l’unione coniugale, quest’ultima in realtà era un maschio, ed è diventata femmina a seguito di una transizione di genere precedente alla celebrazione.
E, piccolo dettaglio non proprio ininfluente, lei gli aveva taciuto questo dato
Nel momento in cui i coniugi avevano parlato della possibilità di avere dei figli, ella aveva informato il marito che ciò non sarebbe stato possibile a causa di una non ben precisata malattia. Il marito da par suo, aveva semplicemente omesso di approfondire. E – sempre secondo quanto riporta la sentenza in questione – nonostante la disponibilità della moglie a raccontargli tutta la verità e nient’altro che la verità, lui avrebbe fatto orecchi da mercante e nascondere la testa sotto la sabbia.
Meglio non sapere! Insomma, nessuno dei due pare aver fatto della comunicazione coniugale la cifra distintiva del loro amore
E così , dopo 18 anni di matrimonio e una procedura di adozione non formalizzata, il pover’uomo (si fa per dire!) scopre l’arcano. Egli scopre di essere proprio il protagonista di quel caso di scuola che spiega l’annullamento matrimoniale ex art. 122 c.c.
Insomma, il malcapitato livornese è proprio quel famoso Tizio che sposa Caia che in realtà era stata Caio. La norma sembra scritta per lui e perciò, ca va sans dire, l’uomo impugna il matrimonio per chiederne l’annullamento. Niente di più facile teoricamente (dal punto di vista giuridico).
E invece…… no! (e due!)
Il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta di annullamento sostenendo che, seppur vero che la moglie aveva omesso di informare il marito del precedente cambio di sesso, tale circostanza non può configurare un errore sulle qualità personali che incide sull’identità del coniuge.
Quindi niente annullamento. Solo normale divorzio !
I togati labronici scrivono testualmente: “… in ogni caso, anche ove si volesse qualificare tale mancata conoscenza in termini di errore, la domanda deve essere comunque respinta”. Tale omissione “ non risulta qualificabile né come errore sull’identità della persona né come errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge” .
E a questo punto, possiamo pure fare un minuto di silenzio per generazioni di studenti di giurisprudenza che non trovano più il loro amato caso di scuola!
Perdonate la battuta!
Perché – e qui il discorso torna serio – se il cambio di genere non è elemento costitutivo dell’’identità di una persona (al punto da non considerare essenziale un errore che verte proprio su tale circostanza), vien da chiedersi quale mai può essere una fattispecie atta a integrare la disposizione dell’art. 122 c.c. Forse che uno deve sposare un marziano non sapendo che sia marziano?? O scoprire a posteriori che il proprio sposo/a è l’incarnazione olografica di un defunto, o magari di aver sposato un brontosauro senza sapere che era un brontosauro, e via di fantasia?
A ben vedere, e fuori da ogni ironia, questa sentenza rende una vicenda assai delicata, mi si perdoni, una vera e propria barzelletta
Non certo per colpa dei coniugi, il cui dramma si può solo immaginare. Ma per colpa del Tribunale che, evidentemente, rifiuta di vedere l’ovvio anche dove l’ovvio si tramanda da generazione in generazione di studenti nelle aule universitarie di Giurisprudenza.
Ripeto
La questione è seria Perché se indubbiamente un cambio di sesso successivo al matrimonio non è idoneo ad annullarlo come ha precisato chiaramente la Corte Costituzionale con sentenza del 11.06.2014, l’estensione di tale dictum anche al cambio di genere precedente alla contrazione dell’unione coniugale e nell’ignoranza di uno dei sposi, non si spiega davvero.
In questo caso, infatti, l’elemento qualificante non è tanto il cambio di sesso in sé quanto l’omessa previa informazione che ha indotto con tutta evidenza l’altro coniuge a un errore che, nell’ambito dell’atto giuridico matrimonio fondato sul consenso reale e si suppone informato, è giustappunto essenziale (se il marito avesse saputo del precedente cambio di genere non avrebbe mai sposato la “moglie”, o fose sì, ma comunque era suo diritto essere informato!!!).
Insomma, l’identità di genere di una persona è elemento fondamentale e costitutivo del consenso al matrimonio
Talmente tanto costitutivo che chi oggi rivendica il matrimonio egualitario, proprio su questa identità fa leva. Ma, al netto di ciò, in generale, ci si sposa proprio perché si è certi del genere dell’altro nubendo, sia esso maschio o femmina.
Come possa il Tribunale di Livorno non accedere a tale evidenza resta un mistero
Forse che mai l’identità di genere è divenuto fattore così divisivo, e così ormai evanescente nella pubblica percezione e nel nel dibattito collettivo che non si vuol più pronunciarsi merito anche quando questo diventa oggetto del contendere, come nel caso di specie?
Ciò sarebbe estremamente preoccupante perché significherebbe subordinare le prerogative di un organo dello Stato a condizionamenti ideologici del tutto pretestuosi oltre a dare esiti francamente sbalorditivi.
Naturalmente, siamo nel campo delle ipotesi e quindi nessuna accusa viene mossa a nessuno
Eppure, la totale distanza fra la sentenza livornese e il buon senso è talmente marchiana, che qualche dubbio effettivamente lo fa venire.
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