dpcm illegittimi
l governo sta agendo fuori dalle norme dello Stato democratico e sta dunque limitando le nostre libertà violando le leggi? Nel mirino delle polemiche sono finiti nuovamente i Dpcm partoriti dal premier Giuseppe Conte, che da marzo sta modificando le abitudini di vita degli italiani per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus.
Comunque c’è una sentenza “bomba” del Tribunale di Roma. Chiamato a esprimersi su un contenzioso in cui è finito un esercizio commerciale da sfrattare per morosità a causa del mancato pagamento canoni per la chiusura imposta dai divieti nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Il giudice è arrivato alla conclusione che i Dpcm “siano viziati da violazioni per difetto di motivazione” e “da molteplici profili di illegittimità“. Pertanto, in quanto tali, risultano essere “caducabili“. Ovvero non producono effetti reali e concreti dal punto di vista giurisprudenziale, sono da annullare. I decreti con cui è intervenuto il governo non sono “di natura normativa” ma hanno “natura amministrativa“. Quindi dovrebbero fare riferimento a una legge già esistente.
Le violazioni dei Dpcm illegittimi
Il tribunale civile di Roma cita “tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Baldassarre, Marini, Cassese“. Inoltre viene spiegato che non vi è alcuna legge ordinaria “che attribuisce il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario“. Dunque i Dpcm sono incostituzionali? Si legge che “hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà“. Invece avrebbero richiesto “un ulteriore passaggio in Parlamento diverso” rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto Io resto a casa e del Cura Italia. “Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale“, viene aggiunto.
La legge 241/1990, Art. 3
Per essere validi i Dpcm, come atti amministrativi, devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. Alla base di ogni decisione è sempre stato citato il Comitato tecnico-scientifico, le cui analisi – spiega il giudice – sono state riservate per diverso tempo e sono state rese pubbliche solamente a ridosso delle scadenze dei Dpcm stessi: “Ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale“.
Il Dpcm resta un atto amministrativo che non può restringere le libertà fondamentali. Anche se a “legittimarlo” è un atto che invece ha forza di legge; la parte che non lo impugna diventa causa delle conseguenze negative sulla piena fruibilità dell’immobile. Insomma, il giudice condivide “l’autorevole dottrina costituzionale” secondo cui è contrario alla Costituzione prevedere norme che limitano i diritti fondamentali della persona mediante decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Come riportato da Italia Oggi, il primo decreto legge che ha “legittimato” il Dpcm si limitava a contenere un’elencazione a titolo d’esempio e consentiva così l’adozione di atti innominati, non stabilendo però alcuna modalità di esercizio dei poteri.
Fonte: Luca Sablone ilgiornale.it
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