Ieri, 31 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del 20 aprile 2017 del Tribunale di Milano, che riteneva “giustificato e ragionevole” il divieto d’ingresso alle donne con il volto coperto dal velo, burqa o niqab in luoghi pubblici previsto dalla delibera della Giunta della Regione Lombardia del 2015.
Analogamente al divieto di burqa per qualunque cittadino di occultare il volto o indossare casco integrale se non a bordo di un motoveicolo, sarebbe opportuno che questa normativa fosse recepita a livello nazionale in modo che ovunque, nei luoghi pubblici, ma non solo, dalle stazioni agli ospedali passando per le scuole, sia vietato l’ingresso, per ovvie ragioni di sicurezza, a chi non mostra il volto e non può essere riconosciuto, celando una sottomissione odiosa verso le donne, dietro retrograde ragioni religiose.
Ricordiamo che il NIQAB è un velo che copre il capo e il volto lasciando una striscia libera per gli occhi. Spesso usato insieme a una sciarpa per il capo e a un’ampia veste per il resto del corpo, è il tipo di abbigliamento più diffuso, in pubblico, tra le donne dell’Arabia Saudita.
Il BURQA è invece il più integrale dei veli islamici copre l’intero corpo, dalla testa a piedi, compresi gli occhi, schermati da una struttura di stoffa fatta “a griglia”. Si indossa soprattutto in Afghanistan, dove fu imposto dai talebani