Ricordate il caso di Iolanda Apostolico? La Giudice del Tribunale di Catania che si rifiutò di applicare il Decreto Cutro ad alcuni migranti sbarcati a Lampedusa, trattenuti a Pozzallo su ordine del Questore e rimessi immediatamente in libertà dal suddetto Giudice?
La Procura Generale della Cassazione sconfessa Iolanda Apostolico
Ebbene, qualche giorno fa, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha sconfessato l’ interpretazione offerta in sentenza dalla Dott.ssa Apostolico.
La Procura Generale, infatti, ha stabilito che I trattenimenti erano legittimi, applicati in modo conforme al diritto nazionale e comunitario e che pertanto l’impostazione sul piano tecnico della sentenza oggetto della questione era del tutto censurabile.
Il Decreto Cutro: una normativa complessa
Il Decreto Cutro, introdotto nell’Ottobre del 2023 dal Governo Meloni sulla scorta del naufragio al largo della località siciliana, stabilisce, fra le altre cose, la possibilità di trattenimento nei CPR dei migranti sbarcati e richiedenti protezione internazionale per tutta la durata della relativa pratica amministrativa.
Una questione giuridicamente complessa perché attiene alla limitazione della libertà personale in assenza di reati e di provvedimenti giurisdizionali. E questo aveva fatto divampare il dibattito non solo fra gli addetti ai lavori, ma anche a livello politico tra quanti gridavano a una fascistizzazione del processo di gestione delle domande di protezione internazionale e quanti invece insistevano sulla necessità di introdurre delle regole per contenere un fenomeno che stava (?) diventando ingestibile.
La tesi Apostolico
Un dibattito fortemente polarizzato, cui aveva dato un contributo notevole proprio Iolanda Apostolico che con il suo provvedimento di rimessa in libertà dei tunisini di Pozzallo aveva sottolineato la contrarietà del Decreto Cutro alla normativa europea e quindi lo aveva disapplicato “sic et simpliciter”.
Intendiamoci, quella della Apostolico è una azione sul piano formale del tutto legittima, in quanto il Giudice può disapplicare una norma che ritiene contrastante con una fonte superiore (in questo caso l’ordinamento europeo).
Tuttavia, il fatto che la stessa Apostolico, nel 2018, avesse partecipato in modo assai rumoroso a manifestazioni contro il Ministro Salvini e a favore di ONG e migranti non deponeva un granchè bene in tema di imparzialità del giudice.
Tanto che nell’Ottobre scorso il provvedimento in questione, seppur – ripetesi – formalmente corretto, lasciava intravedere un furor ideologico che poco aveva a che fare con la serena e imparziale applicazione della legge.
La scure della Cassazione sui buonisti.
Ebbene, quanto indicato dalla Procura Generale della Cassazione costituisce un colpo sicuramente importante – anche se non decisivo – all’impalcatura giuridica approntata dal Tribunale di Catania e ai corifei del politcally correct nostrano. Le starnazzanti Cassandre del fascismo eterno sono state messe sotto scacco. Vedremo se sarà scacco matto o meno.
Per adesso, se non altro, la questione è stata riportata nell’alveo del diritto, facendola uscire da una sterile polemica politica.
E fin qui nessun problema, potremmo dire. Trattasi di una normale dialettica interna alla giurisdizione prevista dallo Stato di Diritto e quindi segno che il sistema, seppur con qualche zoppia, funziona.
La Procura dice anche altro
Ma, a ben vedere, la Procura Generale dice anche altro. E questo altro ha il sapore di una pronuncia dai risvolti anche politici.
Nel far proprie le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato che, per conto del ministero, aveva impugnato il provvedimento della Apostolico, la Procura Generale ribadisce che “Non si può trascurare quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato circa la situazione di emergenza a Lampedusa caratterizzata da flussi consistenti e ravvicinati in quella zona e dall’elevato numero delle domande di protezione internazionale così da rendere difficilmente gestibile la trattazione della domanda nel luogo di arrivo”
E il cambio di passo è evidente. La PG non ha solo verificato la conformità a diritto del Decreto Cutro, ma di fatto ha cristallizzato quasi letteralmente la lettura del Governo in tema di migranti, soprattutto a Lampedusa, che fa da sfondo politico alla stessa normativa. Insomma, una presa di posizione, quella della Procura Generale che difficilmente passa inosservata tanto che i media in questi giorni parlano apertamente di “assist” al Governo da parte della Procura Generale.
Il fenomeno immigrazione impone il rispetto delle regole
Chi scrive non condivide la teoria dell’”assist”. Molto più prosaicamente, pare che finalmente anche a livelli istituzionali della più importante Giurisdizione si stia facendo strada l’idea che il problema della gestione delle migrazioni esiste, è importante e serio, e come tale va trattato. In altre parole, se è vero che i c.d. slogan “cattivisti” dei porti chiusi sono fuffa demagogica, è altrettanto vero che quelli “buonisti” dell’accoglienza indiscriminata si rivelano ancora peggiori. Occorre un sano equilibrio che consente di vedere come il fenomeno migratorio sia una sfida per tutti noi. Una sfida che impone ai poteri dello Stato una profonda revisione degli strumenti di contrasto all’illegalità che dovrebbe vedere i soggetti istituzionali allineati nella difesa delle regole dello Stato di diritto. Senza regole non vi è libertà! E a questa logica, più che a quella dell’assist crediamo si debba ascrivere la pronuncia della Procura Generale che – auspichiamo – verrà confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione.
La questione della garanzia finanziaria
Altra questione sulla quale il PG doveva presentare le proprie tesi, era quella relativa all’applicazione di una garanzia economica quale alternativa al trattenimento nel Centro di Permanenza. Altro tema molto complesso dai risvolti tecnici cavillosi, sul quale tuttavia, la normativa europea è a tratti confusa; e questa confusione si riflette necessariamente sulla reale applicabilità di quanto disposto nella relativa Direttiva.
Infatti, saggiamente, , la PG di Cassazione ha rinviato la questione alla Corte Europea soprattutto in tema di proporzionalità della somma richiesta ed efficacia.
In attesa della CEDU
La CEDU dovrà esprimersi sui tali criteri che, seppur espressamente richiamati in sede di Direttiva, debbono essere maggiormente specificati onde garantirne una applicazione sensata e uniforme nei paesi membri. In particolare, occorre stabilire se vi sia margine di discrezionalità del legislatore nazionale nella specifica disciplina della suddetta garanzia ovvero si debba rispettare pedissequamente il diritto comunitario sotto il profilo quantitativo, sotto quello del soggetto tenuto a prestare la suddetta garanzia e, infine, alla modalità pratica di costituzione.
Vedremo che cosa diranno sia le Sezioni Unite sul primo punto e la CEDU sul secondo.