Legge di Bilancio, professioni sanitarie: cosa accade con la deroga per iscrizione agli Ordini

Radiologia

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In questa Legge di bilancio così discussa e criticata è spuntata una norma che potrebbe permettere a chi non è provvisto di regolare titolo di studio riconosciuto, di continuare a svolgere alcune attività sanitarie. Nel maxi emendamento sostitutivo del testo della Legge di bilancio infatti, è stato inserito un emendamento (il discusso comma 283 bis) finalizzato a risolvere un problema sorto dopo che il precedente Governo aveva istituito 17 nuovi Ordini Professionali in campo sanitario, a cui è obbligatoria l’iscrizione a un albo professionale per poter esercitare la professione. Oltre ventimila lavoratori del settore non hanno però potuto iscriversi perché sprovvisti di un titolo di studio riconosciuto dallo Stato ed ora potranno farlo grazie a un albo speciale.

Per esercitare professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione, come ad esempio logopedisti, fisioterapisti, infermieri, tecnici di radiologia ed altre professioni in campo sanitario, dal 1998 è necessario il possesso di un diploma universitario. Il problema si pose immediatamente perché non esistevano corsi universitari specifici, infatti i primi corsi universitari furono attivati soltanto a partire dall’anno accademico 2001/2002. Nel 1999 si corse subito ai ripari con una legge (legge 42 del 1999) che riconosceva come equipollenti ai diplomi universitari, cioè uguali dal punto di vista legale, gli attestati ottenuti con i corsi triennali specialistici o regionali, ottenuti entro il 17 marzo del 1999. Non è mai stata chiarita però la posizione di chi ha ottenuto gli attestati dopo quella data.

Per uscire da questa situazione ingarbugliata e poco chiara, il Governo ha presentato questo emendamento per far continuare gli operatori a svolgere la loro attività anche in assenza del titolo idoneo per l’iscrizione ad un albo professionale, con l’unico requisito di aver esercitato le attività professionali senza il possesso di un titolo abilitante e idoneo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni purché si iscriva, entro il 31 dicembre 2019, in appositi elenchi speciali ad esaurimento (da costituire entro 60 giorni con decreto del ministero della Salute), istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione non si tradurrà in un’equiparazione. Questo requisito consentirebbe quindi l’iscrizione ad un albo speciale, del quale però non v’è traccia da nessuna parte e del quale sapremo qualcosa di più a gennaio.

Tutto questo ha generato chiaramente un’accesa polemica. Per gli Ordini Professionali e le Associazioni dei Consumatori, quella voluta dal Governo è una vera e propria sanatoria, che apre le porte della sanità all’esercizio abusivo di professione mentre per il Ministro Grillo il contestato emendamento è una soluzione ragionevole per superare una situazione preoccupante in cui versano molti operatori che, a seguito dell’approvazione della legge 3 del 2018, pur operando nel settore sanitario da diversi anni, non sono nelle condizioni di iscriversi in un albo professionale e quindi di poter continuare a operare.

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