Che in Italia la ex moglie, separata o divorziata, conservi privilegi sinceramente eccessivi è risaputo.
Ma che addirittura possa fruire ancora del mantenimento dell’ex marito, anche dopo il divorzio, se convive stabilmente con un nuovo compagno è veramente strabiliante.
Così ha deciso la Cassazione a Sezioni Unite
Solo se interverranno le nozze perderà tale privilegio.. almeno per adesso.
Il caso
Un divorzio come tanti.
A seguito al procedimento di divorzio, il Tribunale affidava i figli minori alla madre. Stabiliva l’obbligo dell’ex marito di corrispondere un assegno divorzile pari a 850 euro mensili.
L’uomo in seguito, impugnava la decisione e, in sede di gravame, veniva escluso l’obbligo di corrispondere l’assegno mensile.
Questo in quanto risultava una stabile convivenza intrapresa dalla donna che aveva avuto una figlia dal nuovo compagno.
La Corte d’Appello aveva negato alla donna il diritto all’assegno divorzile uniformandosi al principio espresso dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. 6855/2015).
Inveterata giurisprudenza prevedeva che l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge divorziato, more uxorio, rescinde ogni rapporto con la fase matrimoniale precedente.
Sterilizzando ogni obbligo, fa venir meno il presupposto per la corresponsione dell’assegno.
La ex moglie contesta tale ricostruzione e ricorre in Cassazione.
Ripetiamo che ella convive stabilmente con un terzo da cui ha avuto una figlia. Cosa si può chiedere di più?
La equiparazione della convivenza more uxorio al matrimonio, è pressoché totale.
Anche perché, se così non fosse, sarebbe solo una potestà ed un arbitrio dell’ex coniuge non risposarsi e tenere l’assegno per set, pur in presenza di una nuova relazione stabile.
Nulla da fare
Attualmente, la legge dispone che il diritto all’assegno venga meno solo nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze.
In ben 41 pagine, la Corte di Cassazione si rimangia decenni di decisioni, e lo fa a Sezioni Unite, con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198
Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno.
Bisogna ricordare che l’assegno ha una funzione composta da due principi: assistenziale e compensativa.
Nel caso in esame, viene meno la prima perché «il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente». Ma permane la seconda, a detta dei Giudici della Cassazione.
Secondo loro, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.
E questa rimarrebbe anche se l’ex coniuge si riaccompagna stabilmente.
Ma il concetto che stabile convivenza di fatto fa venire meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno ma non a quella compensativa, cozza contro la previsione legislativa che l’assegno viene meno nella sua totalità in caso di nuove nozze.
Perché in tal caso il matrimonio annulla anche la componente compensativa?
Perché invece la parificata condizione della convivenza more uxorio, no?
Se tale giustificazione si fondasse sul timore che la fine della convivenza non porti ad un mantenimento, non dovrebbe venire meno nemmeno la componente assistenziale. O tutte o nessuna.
Sinceramente ci pare incongruente.
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