Omosessuali ed adozioni

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Omosessuali ed adozioni

Uno dei problemi costanti del dibattito sembra essere diventato  l’affidamento di un minore alla madre omosessuale, hanno riaperto il dibattito in merito all’opportunità di conformare la legislazione italiana a quelle di altri paesi che, come la Spagna ammettono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. E su questo punto i partiti, in campagna elettorale si sono davvero scatenati, arrivando a promettere in taluni casi una piena equiparazione tra matrimoni convenzionali e matrimoni omosessuali.

Qui però occorre essere doverosamente coerenti e guardare concretamente a quello che è l’impianto normativo italiano

Chiunque sarà investito della responsabilità del governo del paese, dovrà ammettere che il problema è più complesso di quanto non possa sembrare. Perché se è facoltà di un governo studiare una soluzione che regolamenti dei rapporti tra individui dello stesso sesso, anche ricorrendo alla legislazione ordinaria, è invece impossibile a tale governo non tenere conto dei dettami costituzionali. L’articolo 29 della Carta stabilisce chiaramente: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; dunque se si vuole conformare la legislazione italiana a quella spagnola si deve necessariamente passare per un processo di revisione costituzionale. Da questo punto di vista c’è la necessità di essere intransigenti.  Il matrimonio omosessuale, per entrare nell’ordinamento giuridico italiano necessita di un processo di revisione costituzionale, e quindi di una maggioranza qualificata.

Rimane comunque facoltà del legislatore studiare un progetto di legge che consenta di regolamentare la materia di quel vasto calderone di rapporti che viene indicato con l’epiteto di “coppie di fatto”

Per la necessità di essere brevi possiamo ridurre le coppie di fatto sostanzialmente a due casi, il primo caso riguarda degli eterosessuali non sposati che instaurano un regime di convivenza, ed il secondo caso riguarda due omosessuali che vogliono regolamentare i loro rapporti. Invece di affrontare congiuntamente i due casi, io li dividerei. Visto che il porli sullo stesso piano appare un modo, alquanto vile di strumentalizzare il primo in funzione del secondo.

Due eterosessuali possono tranquillamente, anche se non credenti, recarsi in un comune e spendendo pochi soldi di marche da bollo, dare rilievo giuridico alla loro relazione. Quindi mi sembra assurdo creare una specie di matrimonio alternativo, quando invece la convivenza può essere una scelta di libertà. Se voglio sposarmi lo faccio, scrivo il mio consenso, altrimenti lo nego e rimango convivente. Il partner sa la situazione e se resta l’accetta, altrimenti può andare via. Neppure si pone il problema dei figli nati in un regime di convivenza, visto che l’attuale impianto costituzionale e normativo ne riconosce i diritti.

Differente è la situazione di due omosessuali che vogliono regolamentare i propri rapporti, e ricercare la tutela giuridica dello stato

Desidero premettere che non entro nel merito dei sentimenti dei singoli individui, e non giudico il sentimento delle persone. Ma la questione, da un punto di vista normativo, è differente. I costituenti hanno già stabilito cosa sia famiglia e matrimonio.  Non si può violare la costituzione con una legge ordinaria; se diciamo che questa è una repubblica seria ne vanno rispettate le regole fondamentali.  Chiaramente la mia analisi non nega il fatto che il legislatore possa lavorare ad una via di mezzo. Come ad esempio dei testamenti biologici, che consentano anche ad un partner dello stesso sesso di poter percepire una parte dell’eredità, di assistere e visitare un malato grave, o che garantiscano proprietà comuni.

In quanto alle adozioni, seguendo la logica della stessa Corte, è stato ritenuto che non vi siano prove sufficienti che un figlio naturale subisca danni in merito all’omosessualità di uno dei genitori

Ma non vi sono prove neppure del contrario, come ha anche implicitamente rilevato la corte. E ovviamente se la stessa legge non è sicura che non vi sia danno, può non revocare un affidamento esistente; ma non certo promuovere l’inserimento di un bambino estraneo in una nuova situazione senza la certezza di fargli o meno un danno.

Prima di curare l’interesse di due omosessuali adulti e consenzienti, è dovere dello Stato tutelare il supremo interesse dei minori.

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